L'art. 337-ter cod. civ. dispone che "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale" e che il Giudice "Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori." Affinchè il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato, continuativo e stabile con ciascun genitore e con il relativo ramo parentale possa trovare un concreto riconoscimento, il Giudice, nel preminente interesse del minore stesso, dà i provvedimenti ritenuti più opportuni, affidando la prole in via condivisa a entrambi i genitori, disponendo solo in subordine – in caso di inidoneità di uno dei genitori allo svogimento della funzione parentale – l'affido esclusivo all'altro genitore. Il Giudice, in assenza di accordi non contrari agli interessi della prole, determina, altresì, i tempi e le modalità di permanenza della stessa presso ciascun genitore, nonchè la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, all'educazione, alla cura e all'istruzione dei figli. Così sommariamente descritta la cornice operativa e normativa, la Giurisprudenza prevalente non esclude la possibilità di stabilire che il minore sia prevalentemente collocato presso un genitore e che sia disposto un preciso calendario di "visite" con l'altro genitore – definito non collocatario, gravato dell'onere di corrispodere un assegno periodico a titolo di contributo nel mantenimento della prole. Tuttavia, la previsione la previsione di un regime di collocamento paritario della prole presso entrambi i genitori – sebbene già contemplato in precedenti giurisprudenziali nella forma dell'affidamento alternato o come recepimento del collocamento paritario consensualmente disciplinato dai genitori – sta trovando recente applicazione in una parte della giurisprudenza di merito anche in procedimenti giudiziali caratterizzati dal mancato accordo delle parti circa la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori, tenendo sempre in primaria considerazione il preminente interesse della prole minore d'età. Pertanto è possibile affermare che, fermo l'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori, accanto a una regolamentazione più tradizionale del diritto di visita del genitore non collocatario (che in linea di massima prevede weekend alternati e uno o due giorni infrasettimanali, con o senza pernotto, trascorsi dal figlio con il genitore non collocatario) si sta facendo strada la possibilità di un recepimento a pieno titolo della la c.d. shared-custody o joint-custody, vale a dire la paritaria ripartizione dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore, con una reale egualitaria ripartizione degli oneri di accudimento e gestione della stessa in capo a entrambi i genitori, senza previsione di alcun assegno di mantenimento per i figli, come è stato statuito dal Tribunale di Catanzaro, decreto n. cronol. 433/2019 in data 28.02 2019, in piena applicazione del principio del diritto del minore alla bigenitorialità.